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Calendario rilevazione letture

In riferimento alla deliberazione 117/2015/R/gas, ASVT S.p.A. ha predisposto un proprio piano di acquisizione delle misure, accolto da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente in quanto coerente con i principi previsti dalla regolazione di cui alla deliberazione sopra indicata e con i relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015.
Il piano di acquisizione delle misure alternativo, presentato e accolto, prevede:

  1. Punti di riconsegna con consumo annuo tra 0 – 500 Smc: effettuazione dei tentativi di raccolta della misura una volta all’anno in un periodo compreso tra i 330 e i 390 giorni dal tentativo precedente;
  2. Punti di riconsegna con consumo annuo tra 501 – 1.500 Smc: effettuazione dei tentativi di raccolta della misura tre volte all’anno coincidenti con i periodi di effettuazione dei tentativi di raccolta della misura trimestrali (punto c) in un periodo compreso tra i 70 e 110 giorni dal tentativo precedente ad eccezione del trimestre estivo (indicativamente luglio – settembre);
  3. Punti di riconsegna con consumo annuo tra 1.501 – 5.000 Smc: effettuazione dei tentativi di raccolta della misura quattro volte all’anno – una lettura per ogni trimestre da eseguirsi in un periodo compreso tra i 70 e i 110 giorni dal tentativo precedente;
  4. Punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc: effettuazione dei tentativi di raccolta della misura dodici volte all’anno in un periodo compreso tra i 25 e i 35 giorni dal tentativo precedente.

Per i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale e con consumo annuo tra 0 – 500 Smc (annuali), il piano prevede l’effettuazione di un ulteriore tentativo di raccolta della misura nel caso di almeno due tentativi falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, nell’arco del trimestre successivo a quello in cui l’ultimo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale. Nessun ulteriore tentativo di raccolta della misura è previsto per i punti di riconsegna con frequenza diversa dall’annuale, così come invece previsto dall’Art. 14.3 lettera a) TIVG aggiornato con deliberazione 117/2015/R/gas.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 della RQDG di cui alla deliberazione 574/2013/R/gas, gli indennizzi di cui all’art. 59 della stessa RQDG relativi al tempo di raccolta della misura (art. 53 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.
 

 

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